ViDA pilastro 2 e 3: Single VAT Registration (SVR), estensione OSS/IOSS, inversione contabile obbligatoria e le nuove regole IVA per le piattaforme.
Oltre all'e-fatturazione e al reporting digitale, ViDA contiene due pilastri che riducono significativamente l'onere amministrativo degli obblighi IVA transfrontalieri. La Single VAT Registration semplifica la registrazione, e le regole sulla platform economy garantiscono che le piattaforme online versino l'IVA sulle transazioni facilitate. Il quadro giuridico � stabilito nella Direttiva UE 2025/516 e nei regolamenti correlati, pubblicati il 25 marzo 2025.
Attualmente le imprese che forniscono beni o servizi in pi� paesi UE devono registrarsi per l'IVA separatamente in ciascuno di quei paesi. Ci� comporta un notevole onere amministrativo: pi� numeri IVA, pi� dichiarazioni locali e talvolta pi� rappresentanti fiscali.
ViDA affronta questo problema ampliando drasticamente il sistema One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS). L'obiettivo: le imprese dovranno idealmente registrarsi solo nel proprio Stato membro e potranno gestire gli obblighi IVA in tutta l'UE tramite un unico sportello.
L'OSS viene ampliato con nuove categorie di transazioni:
Dal 1 luglio 2027 l'inversione contabile diventa obbligatoria per tutte le cessioni e i servizi B2B in cui il fornitore non � stabilito nello Stato membro in cui l'IVA � dovuta, a condizione che l'acquirente sia registrato ai fini IVA. Il destinatario versa quindi l'IVA al posto del fornitore.
Pu� sembrare tecnico, ma l'effetto � significativo: un fornitore non deve pi� registrarsi nel paese dell'acquirente esclusivamente per versare l'IVA. L'acquirente lo fa tramite la propria dichiarazione IVA.
ViDA introduce anche una semplificazione per le imprese che trasferiscono beni propri tra Stati membri dell'UE (ad esempio da un magazzino centrale a una sede in un altro paese). Invece di una registrazione IVA separata nel paese di destinazione, questi trasferimenti possono essere dichiarati tramite l'OSS con un riepilogo mensile.
L'attuale regime di call-off stock (una semplificazione per le scorte inviate a un cliente per consegna futura) viene abolito il 30 giugno 2028 e sostituito dal nuovo regime OSS.
Il terzo pilastro di ViDA si rivolge alle piattaforme online. Dal 1 luglio 2028 le piattaforme che facilitano determinati servizi vengono considerate deemed supplier: diventano esse stesse soggetti passivi IVA per la transazione, anche se l'effettivo prestatore del servizio � una terza parte.
Le regole si applicano alle piattaforme che intermediano in:
Se l'effettivo prestatore del servizio non addebita IVA (ad esempio perch� � un locatore privato), la piattaforma diventa responsabile del calcolo e del versamento dell'IVA.
La platform economy � cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, ma la legislazione IVA � rimasta indietro. I singoli locatori e autisti non sono sempre soggetti passivi IVA o non versano l'IVA, creando una disparit� rispetto agli hotel tradizionali e alle aziende di taxi che lo fanno. Rendendo le piattaforme responsabili del versamento dell'IVA, si livella il campo di gioco.
Durante l'Implementation Dialogue organizzato dal commissario Hoekstra il 28 ottobre 2025 con 38 stakeholder, un'applicazione armonizzata del regime deemed supplier � stata uno dei temi centrali. Le PMI hanno chiesto espressamente attenzione per l'impatto sui piccoli utenti delle piattaforme.
Le regole SVR e sulla piattaforma non incidono direttamente sul processo di e-fatturazione, ma influenzano la gestione dell'IVA nelle fatture. Se fattura tramite Peppol, il regime IVA sulla fattura deve essere corretto. La PSB di eConnect adegua l'elaborazione dell'IVA in base alle regole vigenti per ogni transazione.
Per le imprese attive in pi� paesi UE, il consiglio � di discutere con il proprio consulente fiscale quali registrazioni possono essere eliminate non appena l'OSS ampliato sar� disponibile. Ci� pu� portare a una notevole semplificazione.
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